Nosmog Vicenza

Blocco del traffico per i mezzi più inquinanti

Non facciamo trasformazioni da Euro 0-1-2-3 a Euro 5-6

VICENZA

1. BLOCCO DEL TRAFFICO
Disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dall'1 OTTOBRE al 3O APRILE FINO AL 30 APRILE 2025
(con sospensione nel periodo natalizio, dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi eccetto in caso di livello arancione o livello rosso)

 

livello verde LIVELLO VERDE

divieto di transito Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3,  4
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0

 

livello arancione LIVELLO ARANCIONE

divieto di transito In caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR  per il giorno in corso e i due successivi)
divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3) : Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0, 1

 

livello rosso LIVELLO ROSSO

divieto di transito Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR  per il giorno in corso e i due successivi)
divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0, 1

tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 12.30, per:

  • VEICOLI COMMERCIALI: Diesel Euro 

fino a cessato allarme comunicato da Arpav.

 

ECCEZIONI (veicoli che possono sempre circolare)


auto 
camion Note informative per i veicoli

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

 

2. DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO
DALL'1 OTTOBRE 2022 al 30 APRILE DI OGNI ANNO FINO AL 30 APRILE 2025 è vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

  • autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
  • autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.


3.  RISCALDAMENTO
Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore 
DALL'1 OTTOBRE 2022 al 30 APRILE DI OGNI ANNO FINO AL 30 APRILE 2025

  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • in caso di livello arancione e rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE o del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.

Inoltre è vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.

4.  LIQUAMI ZOOTECNICI

E' vietato lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta “1” – arancio e allerta “2”- rosso; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

 

5.  CHIUSURA PORTE ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività commerciali prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano unicamente lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali interni.



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